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In caso di malfunzionamento o tardiva installazione della linea fissa, il cittadino può presentare reclamo per il ripristino della propria utenza, inviando l'apposito Modello :
con posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per posta: Ministero delle Imprese e del Made in Italy DGTEL - Divisione VIII Viale America, 201 - 00144 Roma
Saranno presi in considerazione solo i reclami cui sia acclusa copia del documento d’identità di chi sottoscrive il modello.
Con la liberalizzazione del mercato telefonico, considerato il servizio base espletato dalla rete di Telecom, si è affidata a questa Società il cosiddetto “Servizio universale”, cioè l’obbligo di fornire a tutti un servizio di rete fissa su tutto il territorio nazionale.
Il Ministero vigila sull’applicazione di questo servizio. Invece con l’istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ( www.agcom.it ), con la Legge 31 luglio 1997, n. 249, si è affidata a quest’ultima la competenza a vigilare su eventuali contenziosi riguardanti tutti gli operatori di telefonia, sia fissa che mobile e il cittadino.
Per i servizi a sovrapprezzo
È attivo presso il Ministero,lo sportello che raccoglie i reclami degli utenti in merito ai predetti servizi. Pertanto, chi avesse problemi di fatturazioni non riconosciute deve inviare per posta l'apposito Modello :
con posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
per posta: Ministero delle Imprese e del Made in Italy DGTEL - Divisione VIII Viale America, 201 - 00144 Roma
Saranno presi in considerazione solo i reclami cui sia acclusa copia del documento d’identità di chi sottoscrive il modello. Nel modello bisogna citare i dati dell'intestatario del contratto, numero di linea telefonica, numero di fattura e i dati di riferimento delle chiamate a sovrapprezzo contestate.
Per i reclami verso operatore di telefonia mobile
Occorre rivolgersi all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (http://www.agcom.it) che è l'organo che regolamenta i contenziosi. Per presentare reclamo consultare la sezione:
Per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche il cittadino che intende agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com. della propria regione. L'istanza deve essere inoltrata al Co.Re.Com mediante la compilazione del formulario UG.
Dal momento della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione i termini per agire in giudizio sono sospesi e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza. Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l’Autorità giudiziaria, anche se la procedura conciliativa non si è ancora conclusa.
Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo. Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
L'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione delle controversie deve essere inoltrata alla Direzione tutela dei consumatori mediante la compilazione del formulario GU14. La Direzione tutela dei consumatori, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia, per la cui definizione è previsto un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
Per completezza di informazione, precisiamo che in base alla Delibera dell' Autorità n. 182/02/CONS ad oggetto: "Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti” ed esattamente ai sensi dell’art. 3 è d'obbligo, per i soggetti che intendano agire in giudizio, esperire prima il citato tentativo di conciliazione di fronte al Co.Re.Com competente per territorio, che è individuato, per la telefonia fissa, con riferimento al luogo in cui è ubicata l’utenza telefonica e nel caso della telefonia mobile con riferimento al luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio.
Per avviare la prevista procedura di conciliazione si può contattare il Co.Re.Com regionale competente.