Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2024
(art. 5, del d.lvo 33/2013 come modificato dal d.lvo 97 del 2016 e
Legge 7 agosto 1990, n.241)
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.
Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.
L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
Permane l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).
Modalità per l’esercizio di accesso civico
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo di accesso civico (file docx), ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell'apposito elenco delle caselle pec del Ministero;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lvo 33/2013 e s.m.e,.
L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lvo 33/2013 e s.m.
Modalità per l’esercizio dell’accesso generalizzato
L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo per l’accesso generalizzato (file docx), ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, consultabile nell'apposito elenco delle caselle pec del Ministero;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico.
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti .
Nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame - compilando il modulo (file docx) - al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.
Nell’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato l’Amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 (pdf) e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 (pdf).
Modalità per l’esercizio dell’accesso documentale
L'istanza può essere trasmessa per via telematica o postale nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n.241 compilando il modulo per l’acceso documentale (file docx), ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
- all'ufficio che ha trattato la documentazione richiesta;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- nel caso di accoglimento dell’istanza che presuppone l’estrazione in copia degli stessi, si rimanda alla circolare MISE (file pdf) che stabilisce i relativi oneri dovuti;
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti.
Le informazioni relative agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa vigente possono essere richieste, in caso di inottemperanza degli Uffici responsabili delle procedure, al responsabile del Potere sostitutivo.