Questo sito utilizza solo cookie tecnici necessari per la fruizione dei contenuti. Per maggiori informazioni leggi l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Privacy Policy
Governo italiano
Seguici su
Cerca

Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2024

 (art. 5, del d.lvo 33/2013 come modificato dal d.lvo 97 del 2016 e
Legge 7 agosto 1990, n.241)

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

Tale disposizione si esplica in diverse tipologie di accesso: l’accesso civico e l’accesso generalizzato.

L’accesso civico è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, mentre l’accesso generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.

Permane l'esercizio del diritto d'informazione, di accesso e di partecipazione al cittadino di cui alla Legge 7 agosto 1990, n.241 (cosiddetto accesso documentale).

 

Modalità per l’esercizio di accesso civico

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo di accesso civico (file docx), ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

L’amministrazione entro 30 giorni procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal d.lvo 33/2013 e s.m.

 

Modalità per l’esercizio dell’accesso generalizzato

L'istanza può essere trasmessa per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e s. m., compilando il modulo per l’accesso generalizzato (file docx), ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni  richiesti .

Nei casi di diniego dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame - compilando il modulo (file docx) - al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Nell’attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato l’Amministrazione tiene conto delle indicazioni fornite dalle  Linee Guida ANAC n. 1309/2016 (pdf) e dalla Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 (pdf).


Modalità per l’esercizio dell’accesso documentale

L'istanza può essere trasmessa per via telematica o postale nello spirito della Legge 7 agosto 1990, n.241 compilando il modulo per l’acceso documentale (file docx), ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  • all'ufficio che ha trattato la documentazione richiesta;
  • all'Ufficio relazioni con il pubblico;
  • nel caso di accoglimento dell’istanza che presuppone l’estrazione in copia degli stessi, si rimanda alla circolare MISE (file pdf) che stabilisce i relativi oneri dovuti;

L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni  richiesti.

Le informazioni relative agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti dalla normativa vigente possono essere richieste, in caso di inottemperanza degli Uffici responsabili delle procedure, al responsabile del Potere sostitutivo.

 

 

 

Questa pagina ti è stata utile?

Non hai validato correttamente la casella "Non sono un robot"
Torna a inizio pagina