Divisione VIII. Interventi per lo sviluppo locale
Competenze
1) gestione di programmi e interventi volti, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale, nonché supporto alla definizione di interventi, nell’ambito di Accordi di programma, in favore di aree e settori che versano in situazioni di crisi, ivi inclusi gli interventi di cui agli 26 articoli da 5 a 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n.181;
2) rapporti con comitati e organismi competenti in materia di aree di crisi e partecipazione ai tavoli di crisi aziendale in rappresentanza della Direzione generale in raccordo con le altre Direzioni generali interessate;
3) gestione dei contributi in favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate a interventi per l'efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
4) procedimenti collegati alla chiusura dei Patti territoriali (PT) e dei Contratti d'area (CA) e gestione dei progetti pilota, ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ivi compresi i rapporti con le regioni interessate;
5) gestione dei programmi infrastrutturali inseriti nelle rimodulazioni dei Patti territoriali e dei Contratti d'area e corresponsione del contributo globale ai soggetti responsabili;
6) monitoraggio degli interventi inseriti nei Patti territoriali e nei Contratti d'area e rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti coinvolti nella gestione;
7) gestione stralcio degli interventi per il commercio elettronico di cui all'articolo 103, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la razionalizzazione del comparto delle fonderie di cui all'articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per i settori minerario ed energetico e con finalità ambientale.