Programmi d'investimento di grandi dimensioni
Investimenti per sostenibilità processi produttivi
Presentazione domande dall'11 novembre 2024.
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- 31 maggio 2024 – Utilizzo risorse leggi di bilancio 2021, 2022, 2023 e 2024, economie e proventi delle aste di competenza
- 14 giugno 2024 - Decreto apertura sportello Net Zero e Rinnovabili e batterie
- 11 aprile 2024 - Decreto apertura sportello Semiconduttori
- 15 novembre 2023 - Decreto riapertura sportelli
- 11 ottobre 2023 - Decreto riapertura sportello Agroalimentare
- 14 settembre 2023 - Decreto di modifica della disciplina attuativa
- 30 maggio 2023 - Stanziati oltre 1,1 miliardi per finanziare i contratti di sviluppo
Rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica
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Agevolazioni per ricerca e sviluppo
Cos’è
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:
- programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (articolo 1, commi da 85 a 87), ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a sostenere il settore turistico facilitando, per determinate categorie di investimenti, l’accesso allo strumento agevolativo e l’integrazione settoriale. In particolare, la soglia di accesso per i programmi di sviluppo di attività turistiche, ordinariamente pari a 20 milioni di euro, è stata ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. La medesima disposizione ha, inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza dell’utente, finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Con la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2021 sono state fornite le opportune direttive per perseguire la corretta attuazione delle previsioni recate dalla predetta disposizione normativa ed è stata prevista la pubblicazione dell’elenco dei comuni rientranti nelle aree interne del Paese.
Soggetto gestore
La gestione dei Contratti di sviluppo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.
A chi si rivolge
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all’art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:
- soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento nell’ambito del programma di sviluppo.
Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
- finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2022.
Come funziona
Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Il decreto 2 novembre 2021 ha previsto un aggiornamento dei requisiti che i programmi di sviluppo industriali e i programmi di sviluppo di attività turistiche devono rispettare ai fini della concessione delle agevolazioni richieste. In particolare, l’Agenzia è tenuta a riscontrare la sussistenza di almeno due dei requisiti previsti dall’articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, ovvero:
- per un programma di sviluppo industriale:
- positivo impatto sull’occupazione
- idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta e allargata
- idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui mercati esteri o attrarre investimenti esteri
- contributo allo sviluppo tecnologico
- impatto ambientale dell’investimento
- per un programma di sviluppo di attività turistiche:
- positivo impatto sull’occupazione
- previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito del programma
- incidenza del programma su una filiera di interesse turistico
- capacità del programma di contribuire alla crescita o alla stabilizzazione della domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
- realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi ovvero appartenenti a un unico distretto turistico
- capacità del programma di attrarre investimenti esteri.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, Invitalia, l’impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici, di Accordi di Sviluppo (procedura fast track) ed è attivabile su istanza delle imprese proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia. L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.
Con il decreto 2 novembre 2021 sono stati introdotti nuovi requisiti volti a valutare la rilevanza strategica dei programmi di sviluppo. In particolare, l’Agenzia valuterà la sussistenza:
- di almeno tre dei requisiti previsti dal richiamato articolo 9, comma 6, ovvero
- il rilevante impatto ambientale del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo per la tutela ambientale, ovvero
- la realizzazione del programma di sviluppo in forma congiunta mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Per i programmi di sviluppo concernenti la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli deve essere, altresì, verificata la capacità del programma di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.
Ai fini della sottoscrizione di un Accordo di Sviluppo, i soggetti beneficiari, qualora sia previsto un incremento occupazionale, devono altresì impegnarsi a procedere prioritariamente, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.
La disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 2 novembre 2021, prevede altresì la possibilità di sottoscrivere specifici Accordi di Programma tra il Ministero, le Regioni e gli enti pubblici interessati e l’Agenzia al fine di destinare una quota parte delle risorse disponibili per l’attuazione di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori (articolo 9, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014).
Con decreto ministeriale del 23 marzo 2018 sono state ampliate le modalità di intervento in favore delle imprese, prevedendo la possibilità per il Soggetto Gestore, ad integrazione delle agevolazioni di natura contributiva o di finanziamento già previste, di intervenire alle normali condizioni di mercato nel capitale di rischio del soggetto proponente. Il nuovo articolo 8-bis del decreto del 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. stabilisce le modalità del suddetto intervento che può essere attuato, su richiesta del soggetto proponente, mediante l’assunzione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale sociale; l’intervento è consentito – nei limiti ed alle condizioni previsti dal citato articolo 8-bis - per le sole iniziative ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia oggetto di Accordi di programma o di sviluppo finalizzati al rilancio produttivo di stabilimenti industriali di rilevanti dimensioni, altrimenti dismessi o comunque nei quali l’attività produttiva è stata o verrebbe interrotta. Al suddetto intervento, il decreto del 23 marzo 2018 ha destinato 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile.
Dotazione finanziaria
Allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate, a partire dal 2014, risorse finanziarie per 7.912,40 milioni di euro, come di seguito dettagliato:
- 250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)
- 336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività FESR 2014-2020 (decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)
- 352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare “Imprese e competitività 2014-2020” (Deliberazione CIPE n. 10/2016)
- 90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017)
- 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2018)
- 1.745,6 milioni di euro del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)
- 155,8 milioni di euro destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia
- 112,5 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
- 200 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2020 (articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- 400 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto-legge Cura Italia (articolo 80 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)
- 500 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto-legge Agosto (articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
- 50 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 destinati al consolidamento della filiera produttiva del trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto ( gli ulteriori 50 milioni originariamente destinati all’intervento sono confluiti nella dotazione assegnata all’Investimento 5.3 Misura Missione 2, Componente 2) del PNRR
- 130 milioni di euro di risorse assegnate dalla legge di bilancio per il 2021 (articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), destinati al finanziamento di programmi di sviluppo turistici realizzati nelle aree interne del Paese ovvero che prevedono il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse e per programmi riguardanti esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli accompagnati da investimenti finalizzati all’erogazione di servizi di ospitalità connessi alle suddette attività.
- 200 milioni di euro di risorse assegnate dal decreto-legge Sostegni (articolo 20, commi 7, 8, 9, 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) destinati a sostenere gli investimenti finalizzati alla ricerca e alla riconversione industriale nel settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini.
- 1.370 milioni di euro assegnati dalle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2022 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 e legge 30 dicembre 2021, n. 234) per il rifinanziamento della misura per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026.
- 2.000 milioni di euro assegnati assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
- 525 milioni di euro a valere sul fondo istituito dal DL 17/2022 sostegno della transizione verde, della ricerca e dello sviluppo nel settore automotive
- 128.092.168 euro per l’esercizio finanziario 2022 assegnati dalla legge 5 agosto 2022, n. 111.
- 524 milioni di euro assegnati dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. “Aiuti bis”), di cui 40 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030
Il Contratto di sviluppo è stato, inoltre, selezionato quale misura attuativa di taluni investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia e, in particolare:
- Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” (Missione 1, Componente 2), con una dotazione di 750 milioni di euro;
- Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 1 miliardo di euro.
- Investimento 5.3 “Bus elettrici” (Missione 2, Componente 2), con una dotazione di 300 milioni di euro.
A valere sull’assegnazione di risorse del “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020” (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018), con decreto ministeriale 9 maggio 2017, come modificato dal decreto ministeriale del 5 marzo 2018, è stata costituita una riserva per il finanziamento degli Accordi di sviluppo e degli Accordi di programma. Alla luce della nuova assegnazione disposta con il decreto ministeriale 12 dicembre 2018, la dotazione finanziaria della riserva in questione è pari a 755,28 milioni di euro. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel citato “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020. Le suddette risorse potranno essere utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali previsti dal “Piano imprese e competitività FSC 2014-2020”, come riportati nel decreto ministeriale 16 ottobre 2020.
Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 aprile 2020, le risorse di cui alla legge di bilancio per il 2020 e al decreto Cura Italia sono state destinate al finanziamento di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva.
Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020, le risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, 17 gennaio 2020 sono state destinate a nuovi Contratti di sviluppo coerenti con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile e con lo studio sulla filiera del trasporto pubblico locale realizzato nell’ambito del predetto Piano.
Il decreto ministeriale 5 marzo 2021 ha fornito disposizioni in merito all’utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della direttiva ministeriale 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse assegnate ai Contratti di sviluppo dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Il medesimo provvedimento ha previsto la possibile applicazione delle disposizioni recate dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 alle sole istanze ritenute prioritarie ai sensi del medesimo decreto. L’applicazione delle predette disposizioni, limitata alle sezioni 3.1 “aiuti di importo limitato”, 3.6 “Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19”, 3.7 “Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling” e 3.8 “Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19” del predetto Quadro temporaneo, è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione della Commissione europea C(2021) 4246 final dell’8 giugno 2021. La richiesta di applicazione delle predette disposizioni può essere effettuata con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.
Con direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 2 marzo 2022, le risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) per gli esercizi dal 2022 al 2026, pari a complessivi 1.370 milioni di euro, sono state destinate al finanziamento di istanze di Contratti di sviluppo e di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva. Con la direttiva sono state altresì riprogrammate, per la quota non utilizzata, le risorse assegnate dall’articolo 60, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a parziale modifica delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021.
Possono concorrere al finanziamento dei Contratti di sviluppo anche le Regioni interessate dai programmi di investimento, anche attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi di Programma.
Per il finanziamento dei Contratti di sviluppo sarà possibile, inoltre, ricorrere alle economie registrate a valere sulle assegnazioni relative al precedente periodo di programmazione, compatibilmente con eventuali limiti temporali previsti per il loro utilizzo.
Il decreto ministeriale del 10 agosto 2022 ha disposto circa l’utilizzo dei fondi assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Le risorse, pari a due miliardi di euro, sono destinate a: istanze di Contratto di sviluppo presentate in procedura ordinaria (per 1,5 miliardi); Accordi di programma sottoscritti successivamente alla data di pubblicazione del decreto e istanze di Accordo di sviluppo aventi a oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale (500 milioni di euro). Le disponibilità sono soggette al vincolo di riparto 80% aree del Mezzogiorno e 20% aree del Centro-Nord.
Documenti utili
- Elenco aree interne del Paese (pdf) - aggiornato al 15 luglio 2022
Normativa
Normativa che regola lo strumento
- Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927 - Modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 del PNRR
- Circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42944 - Contratti di sviluppo - Precisazioni in merito all’applicazione della disciplina ambientale recata dal Regolamento GBER
- Decreto direttoriale 15 novembre 2023 - Temporanea chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni
- Decreto ministeriale 14 settembre 2023 – Modifiche alla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo
- Decreto ministeriale 19 aprile 2023 – Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014
- Direttiva ministeriale 3 ottobre 2022 – Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo
- Decreto ministeriale 12 agosto 2022 - Contratti di sviluppo. Applicazioni delle disposizioni previste dalla sezione 2.6 del “Quadro temporaneo Ucraina” e modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014
- Decreto ministeriale 10 agosto 2022 - fondi assegnati dal CIPESS con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2022, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027
- Atto aggiuntivo 30 marzo 2022 alla Convenzione con Invitalia del 29 dicembre 2012 (pdf)
- Direttiva ministeriale 2 marzo 2022 - Contratti di sviluppo
- Circolare 28 marzo 2022, n. 120820 – Contratti di sviluppo. Valutazione del principio DNSH ai fini del finanziamento con le risorse del PNRR
- Decreto ministeriale 27 gennaio 2022 - Attuazione dell’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Decreto ministeriale 13 gennaio 2022 – Attuazione dell’Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
- Decreto ministeriale 2 novembre 2021 – Ulteriori modificazioni al decreto 9 dicembre 2014 in materia di Contratti d sviluppo
- Decreto direttoriale 17 settembre 2021 – Contratti di sviluppo. Apertura termini presentazione domande e direttive in materia occupazionale
- Decreto direttoriale 4 agosto 2021 – chiusura termini con l’eccezione di quelli relativi alle domande che richiedono l’accesso alle risorse di cui alle Direttive del 19 novembre 2020 e del 19 marzo 2021.
- Decreto ministeriale 5 marzo 2021 – Modalità di utilizzo delle economie rinvenienti dall’attuazione della direttiva 15 aprile 2020 e delle ulteriori risorse destinate ai Contratti di sviluppo dall’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 nonché estensione dello strumento agevolativo alle previsioni del “Quadro temporaneo” connesso alla pandemia da COVID-19
- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2021 – Attuazione delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 84 della legge di bilancio 2021 in materia di programmi di sviluppo turistici e integrazione settoriale
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2020 – Nuove disposizioni in tema di Accordi di programma e Accordi di sviluppo e semplificazioni dell’iter agevolativo
- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2020 – modalità di utilizzo delle risorse destinate a sostenere la filiera produttiva dei mezzi di trasporto pubblico su gomma in coerenza con il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile
- Decreto ministeriale del 16 ottobre 2020 - Modifica della ripartizione della riserva per il finanziamento di Accordi di programma e Accordi di sviluppo.
- Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 15 marzo 2020 - Modalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2020 e dal decreto Cura Italia
- Decreto ministeriale 12 dicembre 2018 - Incremento riserva per il finanziamento Accordi di sviluppo e Accordi di programma
- Decreto ministeriale 23 marzo 2018 - Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 in materia di contratti di sviluppo
- Decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Modifiche al dm 9 maggio 2017, riserva Accordi di sviluppo ed Accordi di programma
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017 - Rifinanziamento dei contratti di sviluppo sottoscritti nella forma di accordo di programma ovvero accordo di sviluppo
- Decreto ministeriale 7 dicembre 2017
- Circolare direttoriale 24 novembre 2017, n. 183851 - Contratti di sviluppo agroindustriali - Chiarimenti
- Testo vigente del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (aggiornato al 2 novembre 2021)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 - Modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 (Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 - Nuove procedure per i Contratti di sviluppo (Accordi di sviluppo)
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 dicembre 2015 - Ultimazione dei programmi
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 - Modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014
- Circolare 25 maggio 2015, n. 39257 - Chiarimenti su concessione delle agevolazioni
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 - Disciplina dei Contratti di sviluppo
Normativa comunitaria
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e successive modificazioni e integrazioni
- Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027
- Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020
- Modifica Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2017-2020
- Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C204/0l
- Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2013/C209/0l
- Orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 , di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021)2594 final del 19 aprile 2021, e allegati.
Archivio bandi
390 milioni di euro a sostegno delle filiere produttive strategiche per lo sviluppo del Paese.
I termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 13 ottobre 2023.
Sostegno di programmi coerenti con le finalità Misura M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del PNRR.
Lo sportello, che può contare su una dotazione di 358.251.807,14 euro, è rimasto aperto fino al 28 febbraio 2023.
Indicazioni operative
- Decreto 27 gennaio 2022 - Indicazioni operative su rinnovabili e batterie
Materiale informativo
Evento di presentazione
- 19 dicembre 2022 - Presentazione opportunità per le imprese.
Sportello chiuso
Termine presenazione domande: 1 settembre 2022
Con decreto direttoriale del 31 agosto 2022 è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 1 settembre 2022 la chiusura dello sportello aperto lo scorso 11 aprile per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sulla misura dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive” del Piano nazionale di ripresa e resilienza decreto direttoriale del 25 marzo 2022
Sportello chiuso
Termine presenzione domande: 11 luglio 2022
Con decreto direttoriale del 25 marzo 2022 sono fissati per le ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022 e le ore 17.00 del giorno 11 luglio 2022 i termini, rispettivamente, di apertura e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022.
Le domande di agevolazioni, che dovranno essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, dovranno avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo concernenti settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici innovativi (sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV”) e aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande (sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica”), e per l’accumulo elettrochimico (sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie”). Entro gli stessi termini, i soggetti che abbiano già presentato a Invitalia domande di Contratto di sviluppo che risultino sospese per carenza di risorse finanziarie potranno presentare istanza di finanziamento di tali domande sulle risorse assegnate all’Investimento 5.1 “Rinnovabili e batterie” del PNRR, a condizione che abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 27 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020. Possono trovare, altresì, copertura finanziaria sulle risorse suddette le domande di Contratto di sviluppo già oggetto di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia, sempre a condizione che tali domande abbiano ad oggetto programmi di sviluppo coerenti con le finalità ed i requisiti di cui al decreto 27 gennaio 2022 e che non risultino avviati antecedentemente alla data del 1° febbraio 2020.
Le domande e le istanze saranno valutate da Invitalia nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione riconoscendo priorità all’idoneità dei programmi industriali a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti, da valutarsi con riferimento alla sussistenza delle seguenti caratteristiche, con preferenza per quelli che ne presentino più di una contestualmente:
- collocazione prevalente nel settore upstream delle filiere;
- contributo fornito all’aumento della capacità di generazione prodotta per le filiere dell’eolico e del fotovoltaico (W/anno) o alla capacità di accumulo per quella delle batterie (Wh/anno);
- presentazione da parte di una pluralità di imprese, rappresentative di diversi settori della filiera;
- presenza di un progetto di ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito del programma presentato.
I modelli per la presentazione delle domande e delle istanze di cui sopra e le modalità di presentazione saranno indicati nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet di Invitalia.
Report
- Accordi sottoscritti - Secondo quadrimestre 2024 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Primo quadrimestre 2024 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Terzo quadrimestre 2023 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Secondo quadrimestre 2023 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Primo quadrimestre 2023 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Terzo quadrimestre 2022 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Secondo quadrimestre 2022 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Primo quadrimestre 2021 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Secondo quadrimestre 2021 (pdf)
- Accordi sottoscritti - Terzo quadrimestre 2021 (pdf)
Contratti di sviluppo 2007-2013
Il dettaglio dei risultati conseguiti nel corso dell’intero periodo di operatività dello strumento - domande presentate, contratti sottoscritti, investimenti attivati ed agevolazioni concesse - è disponibile nella sezione dedicata del sito web di Invitalia.