Sostegno a programmi di investimento
Cos’è
L’intervento è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore (legge 15 maggio 1989, n. 181).
La riforma della disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, di cui all’art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha previsto l’applicazione del regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989 sia nelle aree di crisi complessa, sia nelle situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. In questo secondo caso si parla di aree di crisi non complessa.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 marzo 2022, sono state stabilite nuove modalità di accesso e funzionamento degli interventi per il rilancio delle aree di crisi industriale ai sensi della legge n. 181/89, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 gennaio 2020, n. 10088, come modificata dalla circolare direttoriale 26 maggio 2020, n. 153147.
Con circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 sono state fornite le indicazioni di dettaglio per l’applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione.
Con decreto direttoriale 27 giugno 2022 è stata disposta, a partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022, la riapertura degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d’investimento localizzati nelle aree di crisi industriale di Livorno, di Venezia, di Massa Carrara, della regione Friuli-Venezia Giulia, dei comuni rientranti nell’area coinvolta dalla crisi del Gruppo Antonio Merloni, precedentemente sospesi con decreto direttoriale 31 marzo 2022, in ragione dell’entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181.
Con Circolare direttoriale 2 novembre 2023 n. 3500 sono definiti i criteri e modalità semplificati di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 applicabili alle domande di agevolazione che hanno richiesto l’applicazione delle disposizioni della sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid.
Con decreto ministeriale 10 novembre 2023 è stata adeguata la disciplina attuativa di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2022 alle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 . (DM 24 marzo 2022 con testo consolidato al 15 dicembre 2023 )
Con circolare direttoriale 21 dicembre 2023, n. 4242 sono state adeguate le indicazioni di dettaglio per l’applicazione della nuova disciplina e per la presentazione delle domande di agevolazione di cui alla circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 alle nuove disposizioni del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER), da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023.
Se stai cercando le informazioni sulla precedente disciplina relativa alla legge 181/99, vai alla sezione Interventi 2017-2020.
A chi si rivolge
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese costituite in forma di società di capitali, le società cooperative e le società consortili, sono altresì ammesse le reti di imprese mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Cosa finanzia
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che:
- prevedano la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, progetti per la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento con spese ammissibili di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con spese complessive ammissibili non inferiori a 1 milione di euro; nel caso di programma d’investimento presentato nella forma del contratto di rete, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 400.000,00 euro;
- comportino un incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del contributo in conto impianti, del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 (“Regolamento GBER”). Il finanziamento agevolato concedibile non può essere inferiore al 20 per cento degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l’eventuale contributo diretto alla spesa sono determinati in relazione all’ammontare del finanziamento agevolato.
Come funziona
Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni sono affidati al Soggetto gestore Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia, al quale vanno indirizzate le domande di accesso alle agevolazioni.
Normativa
- Testo consolidato circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343 (aggiornato al 21 dicembre 2023)
- Circolare direttoriale 21 dicembre 2023, n. 4242
- Decreto ministeriale 24 marzo 2022 (testo consolidato al 15 dicembre 2023)
- Decreto ministeriale 10 novembre 2023
- Circolare direttoriale 2 novembre 2023
- Decreto direttoriale 27 giugno 2022
- Circolare direttoriale 16 giugno 2022, n. 237343
- Decreto ministeriale 24 marzo 2022
- Art. 27 del decreto-legge n. 83/2012
Aree di crisi industriale complessa
Interventi attuati (legge 181/99) - Crisi complessa
Informazioni e contatti
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del soggetto gestore (Invitalia)
Scopri di più sulle aree di crisi complessa
Aree di crisi industriale non complessa
Interventi attuati (legge 181/99) - Crisi non complessa
Le aree di crisi non complessa riguardano i territori individuati dal decreto direttoriale 19 dicembre 2016. Con decreto direttoriale 24 febbraio 2017 sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni.
Lo sportello, aperto alle ore 12.00 del 4 aprile 2017, è stato chiuso il 6 aprile 2017 a causa dell'elevatissimo numero di richieste ricevute, il cui fabbisogno espresso ha superato largamente la dotazione finanziaria disponibile.
Con decreto ministeriale 4 aprile 2018 è stato prorogato al 28 settembre 2018 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.
Con decreto ministeriale 31 ottobre 2018 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l’utilizzo delle risorse a favore delle aree di crisi industriali non complesse mediante Accordi di Programma con le Regioni interessate.
Informazioni e contatti
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del soggetto gestore (Invitalia)
Scopri di più sulle aree di crisi non complessa