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Brexit
Norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali del Regno Unito in seguito all'adozione dell'Accordo di recesso
  • Applicazione del diritto dell'Unione europea alle richieste di riconoscimento delle qualifiche acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qualifiche del Regno Unito)
  • Regole applicabili al riconoscimento delle qualifiche britanniche nell'UE possedute da cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (cittadini del Regno Unito)
Nella procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito prima e dopo la Brexit, da parte di cittadini UE e di cittadini britannici, l’ufficio si attiene alle linee guida adottate dalla Commissione europea e di seguito pubblicate.
 
Le domande di riconoscimento che nelle linee guida sono qualificate come  domande di riconoscimento di qualifiche di Paesi terzi o come domande presentate da cittadini di Paesi terzi sono pertanto assoggettate al DPR 31 agosto 1999, n. 394. La documentazione relativa alle qualifiche professionali dovrà essere legalizzata dai competenti Uffici diplomatici italiani (Ambasciata o Consolato) presenti nel regno Unito, oppure apostillata, completa della traduzione giurata in lingua italiana e della Dichiarazione di valore in loco.
 
La Commissione ha recentemente fornito indicazioni specifiche sul riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito da cittadini dell'Unione europea, per fornire criteri uniformi nelle procedure di riconoscimento a seguito della Brexit. Detta informativa unitamente a delle FAQ predisposte sempre dalla Commissione sono state pubblicate sul seguente sito web del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri: https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/qualifiche-uk/

 I  cittadini comunitari ed extracomunitari, in possesso di una qualifica professionale conseguita all'estero e che intendono svolgere un’attività lavorativa in Italia, trovano in questa sezione le informazioni, i moduli e i riferimenti normativi necessari per il riconoscimento delle qualifiche necessarie per esercitare le seguenti professioni:

  • Acconciatore
  • Agente di affari in mediazioni
  • Agente e rappresentante di commercio
  • Autoriparatore
  • Impianti
  • Spedizioniere
  • Somministrazione alimenti e bevande
  • Disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
  • Tintolavanderia
  • Mediatori marittimi
  • Consulente in proprietà industriale

Il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero è disciplinato ai sensi del Decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE, modifica dalla direttiva 2013/55/UE.

 

Domande

 

Riconoscimenti effettuati

I decreti di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero sono consultabili nella banca dati dedicata.

 

 


 Per il Riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero di Consulente in Proprietà industriale, consulta la sezione dedicata dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

 

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