AVVISO IMPORTANTE
Si informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è competente al riconoscimento di abilitazione all'esercizio della professione GIA' POSSEDUTA ALL'ESTERO. Per le procedure di equipollenza/equivalenza/corrispondenza dei titoli di studio ai sensi dell'art. 12 della legge 29/2006, si prega di assumere informazioni presso gli uffici relazione con il pubblico (URP) delle seguenti Amministrazioni:
- Ministero dell'istruzione per i diplomi di scuola secondaria superiore.
- Ministero dell'università e della ricerca per i titoli accademici.
Documentazione da presentare per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale
- Modulo di domanda
- Elenco dei documenti da allegare
- Cos'è la Dichiarazione di valore in loco
- Documentazione relativa all'esperienza professionale
- Come presentare i documenti da allegare
- Informazioni utili e contatti
1. Modulo di domanda
per titoli conseguiti in Paesi extracomunitari (Nuova procedura. In ottemperanza alla disposizione che impone dal 1° gennaio 2017, il divieto per le PP.AA. di ricevere domande cartacee si mette a disposizione dell’utenza modulistica compilabile informaticamente, senza necessità di scaricarla. La nuova modulistica elettronica dal 16 agosto 2018 sostituisce quella cartacea fin qui in uso.)
- scarica modulo per l'attività di Consulente in proprietà industriale
- Scarica il modulo per tutte le altre attività
- Scarica l'allegato
- Istruzioni per la compilazione
per titoli conseguiti in Paesi comunitari (Nuova procedura. In ottemperanza alla disposizione che impone dal 1° gennaio 2017, il divieto per le PP.AA. di ricevere domande cartacee si mette a disposizione dell’utenza modulistica compilabile informaticamente, senza necessità di scaricarla. La nuova modulistica elettronica dal 19 aprile 2018 ha sostituito quella cartacea fin qui in uso. Dal 20 aprile 2018 non sono più accettate domande cartacee.)
- Scarica il modulo per l'attività di Consulente in proprietà industriale (disponbile anche nella versione inglese - English form)
- Scarica il modulo per tutte le altre attività
- Scarica l'allegato
- Istruzioni per la compilazione
- Compilation Instructions
Il modulo di domanda va accompagnato dall’attestazione di pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 32,00 (equivalenti a due marche da bollo da Euro 16,00) effettuato tramite bonifico a favore di: "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01 IMPOSTA: Imposta di bollo - CAUSALE: Nome Cognome. Imposta di bollo istanza di riconoscimento presso MISE di qualifica professionale.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta dovranno indicare le proprie generalità in luogo del codice fiscale (qualora non ne fossero in possesso).
In assenza dell'indicazione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), cioè del Comune presso il quale si vorrà avviare l'attività in caso di esito positivo del procedimento - da inserire nell'apposito "campo" del modulo di domanda - l'Amministrazione non potrà procedere all'esame dell'istanza.
VARIAZIONI DI INDIRIZZO
Questa Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all’indirizzo indicato dall’interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell’interessato dare tempestiva comunicazione di ogni variazione dell’indirizzo, mediante comunicazione da effettuarsi con le seguenti modalità:
- Per il Consulente in proprietà industriale
- PEC:
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- PEC:
- Per tutte le altre attività
- PEC :
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- PEC :
L’Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute all’interessato a seguito di trasferimento o errata indicazione del recapito da parte dell’interessato medesimo.
2. Elenco dei documenti da allegare alla domanda
Dati anagrafici
I dati anagrafici di chi richiede il riconoscimento devono essere identici su tutta la documentazione prodotta. In caso di discordanza deve essere allegata idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa del Paese d’origine, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana dello stesso paese, attestante che tutta la documentazione si riferisce allo stesso soggetto.
In particolare le donne comunitarie o extracomunitarie che nel loro paese di origine, a seguito del matrimonio, cambiano cognome, per dimostrare la corrispondenza dei dati anagrafici risultanti dal titolo di studio o di lavoro e di quelli attuali, sono tenute a presentare il certificato di matrimonio, o di altro atto di stato civile.
SE CITTADINO COMUNITARIO con titolo conseguito in Paese comunitario:
a) Copia del passaporto o della carta d’identità in corso di validità;
b) Per beneficiare del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali in base all’esperienza professionale di cui agli articoli da 16 a 19 della Direttiva 2005/36/CE (artt. da 27 a 30 del d.lgs. 206/2007) il titolo e l’esperienza professionale devono essere documentati con Certificato UE rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine (*).
(*) si fa presente che ciascuno Stato membro dell’Unione Europea ha al proprio interno un Centro di assistenza (ex Punto di Contatto) ai sensi della 2005/36/CE, al quale potersi rivolgere per conoscere quale sia l’Autorità competente al rilascio delle attestazioni relative alle professioni ed alle formazioni regolamentate nel proprio territorio. Elenco dei Punti di contatto europei.
Pertanto dovrà pervenire a questo Ufficio copia del Certificato UE rilasciato dall’Autorità competente del Paese che ha rilasciato il titolo (*) da cui risulti:
- se la professione è regolamentata;
- se la formazione è regolamentata;
- se il titolo posseduto autorizza l’interessato, nel Paese di provenienza, all’esercizio della professione richiesta.
- se il titolo del richiedente soddisfa le condizioni previste dalla Direttiva 2005/36/CE;
- se il titolo consente di esercitare l’attività in forma autonoma;
- il livello del titolo rispetto all’art. 11 della citata direttiva;
- l’attestazione dell’esperienza professionale maturata nel settore di cui si chiede il riconoscimento.
Il Certificato UE deve altresì attestare:
- la validità del titolo
- la regolamentazione prevista nello Stato che rilascia il titolo professionale;
- la descrizione degli studi effettuati per il conseguimento del suddetto titolo;
c) Copia del titolo di formazione o professionale specifico per l’attività richiesta, corredato dall’elenco delle materie oggetto di studio per ciascun anno di corso, nonché la durata della formazione ricevuta e con l’indicazione degli esami sostenuti (documentazione necessaria per determinare l’eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale).
Per il titolo di acconciatore è necessario che vi sia indicato anche il numero di ore previsto per ogni anno di corso;
d) Copia del titolo di abilitazione specifico per l’attività, qualora previsto dal Paese in cui il titolo è stato conseguito;
e) Copia dell’iscrizione all’Albo professionale del Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto nel Paese stesso;
f) Copia di certificati e attestati dai quali risulti descritta in dettaglio l’attività lavorativa eventualmente svolta nel Paese d’origine e/o di provenienza, successivamente al conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento (inclusi i periodi di tirocinio pratico svolti). Per maggiori dettagli sulla documentazione da inviare, circa l’esperienza professionale maturata, si rimanda al punto n. “4 – Documentazione relativa all’esperienza professionale”
g) Documenti rilasciati da competenti autorità dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino comprovanti la sussistenza dei requisiti dell’onorabilità e della moralità, dell’assenza di dichiarazione di fallimento, dell’assenza di sospensione o divieto per gravi mancanze professionali o condanne penali.
Nei casi in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato non preveda il rilascio dei predetti documenti, questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di dichiarazione non è contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata dall'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene l'interessato.
I documenti di cui alla lett. g) devono essere presentati da tutti i cittadini (comunitari ed extra comunitari) che richiedono il riconoscimento dei propri titoli/esperienza professionale per le attività di:
- Autoriparazione – legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3; art. 7
- Agente di affari in mediazione – legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i.
- Agente e rappresentante di commercio – legge 3 maggio 1985, n. 204 e s.m.i.
- Commercio alimentare e somministrazione alimenti e bevande, d.lgs. n. 59/2010 art. 71, comma 6 e s.m.i.
- Spedizioniere – legge 14 novembre 1941, n. 1442 e s.m.i.
- Mediatore marittimo – legge 12 marzo 1968, n. 478 e s.m.i.
- Pulizie – D.M. 7 luglio 1997, n. 274, art. 1, lett. c), lett. d), lett. e)
SE CITTADINO EXTRACOMUNITARIO con titolo conseguito in Paese comunitario:
Oltre ai documenti sopra elencati, aggiungere:
h) Copia del permesso di soggiorno in corso di validità
SE IL TITOLO E’ STATO CONSEGUITO IN PAESE EXTRACOMUNITARIO:
oltre ai documenti sopra elencati, aggiungere:
i) Dichiarazione di valore in loco (in luogo della Dichiarazione dell’Autorità competente di cui al punto c)
IMPORTANTE:
- Nel caso in cui la professione non sia regolamentata nel Paese di origine, il richiedente deve dimostrare il possesso di almeno un anno di esperienza professionale (maturata negli ultimi dieci anni), con l’adeguata documentazione di cui al punto n. 4
3. Cosa è la Dichiarazione di valore in loco
Da presentare solo per i titoli di studio/formazione o professionali conseguiti in Paesi extra comunitari.
è un documento sintetico che attesta l’autenticità e legittimità di tutta la documentazione presentata, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana (Ambasciata o Consolato italiano) avente sede nel Paese in cui il titolo è stato conseguito ed attestante la natura dei titoli di studio e dei certificati di formazione e abilitazione professionale posseduti e il loro valore locale ai fini professionali.
In particolare la dichiarazione di valore in loco dovrà contenere le seguenti informazioni:
- il titolo di formazione professionale posseduto;
- descrizione del sistema di formazione del Paese che ha rilasciato il titolo;
- durata legale della formazione;
- luogo di acquisizione della formazione;
- indicazione se la professione interessata è regolamentata o meno e se il titolo posseduto dal richiedente è titolo necessario e sufficiente per l’esercizio autonomo della attività professionale nel Paese di riferimento;
- attestazione circa il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l’esercizio della professione da parte del richiedente nel paese di riferimento;
La dichiarazione di valore in “loco” sarà corredata della documentazione esibita alla Rappresentanza diplomatica al fine del rilascio della dichiarazione medesima.
L’originale di detta documentazione (titolo di studio e certificato attestante gli esami o le materie affrontate durante il corso di studi) dovrà essere preventivamente legalizzato dalla Rappresentanza, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali.
Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, detti originali in luogo della legalizzazione potranno risultare provvisti del timbro “Apostille” a cura della competente Autorità locale.
I predetti documenti, se redatti in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui gli stessi sono stati redatti oppure da una traduzione eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalla Rappresentanza diplomatica.
4. Documentazione relativa all'esperienza professionale
Come già indicato al punto n. 2, per beneficiare del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali in base all’esperienza professionale di cui agli articoli da 16 a 19 della Direttiva 2005/36/CE (artt. da 27 a 30 del d.lgs. 206/2007), ossia quando la professione (o la formazione) è regolamentata nel Paese d’origine, l’esperienza professionale deve essere documentata con certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine (vedere link al punto n. 2).
Nel caso in cui l’esperienza professionale costituisca una condizione preliminare per l’applicazione della Direttiva 2005/36/CE (ossia quando né la professione né la formazione vengono regolamentate nel paese d’origine) verranno presi in considerazione i seguenti documenti rilasciati da Autorità Pubblica nel Paese dove è stata conseguita (es. Camera di Commercio, Comune, Enti pubblici competenti, Enti previdenziali, ecc.)
se maturata in qualità di titolare d’impresa autonoma o responsabile della stessa:
con documentazione di Autorità pubblica da cui dovrà risultare:
- il nome dell’interessato e dell’impresa;
- lo specifico settore di attività in cui l’impresa opera od ha operato,
- la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (titolare, socio);
- l’attività concretamente svolta dall’interessato nell’impresa;
- il periodo di tempo (data inizio ed eventuale data fine, specificando giorno/mese/anno) in cui l’attività è stata svolta
- è preferibile allegare anche documentazione comprovante il pagamento delle tasse in loco;
se maturata in qualità di responsabile (dipendente) o lavoratore dipendente d’impresa
con documentazione di Autorità pubblica da cui dovranno risultare i dati richiesti nei precedenti punti a), b), c) con riferimento all’attività di lavoro dipendente svolta dal richiedente, d), e), da inviare unitamente a:
- copia libretto di lavoro;
- copie di buste paga relative al periodo lavorativo svolto (almeno due per ogni anno dichiarato);
- attestazioni dei datori di lavoro (*)
In sostanza dalla documentazione devono risultare chiaramente i dati identificativi dell’impresa, la posizione rivestita dall’interessato all’interno dell’impresa (lavoratore specializzato, qualificato, generico, apprendista, ecc.), la durata (data inizio/data fine specificando giorno/mese/anno).
(*) L’attestazione del datore di lavoro, che dovrà recare chiaramente la qualità e le generalità di chi la effettua (es. titolare di impresa), dovrà indicare le mansioni del richiedente all’interno dell’impresa con una descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte, l’eventuale contratto applicato e l’indicazione delle date esatte di inizio/fine rapporto.
Al fine di ridurre (o non prevedere) le eventuali misure compensative verrà presa in considerazione anche l’eventuale esperienza lavorativa svolta in Italia, debitamente documentata (estratti contributivi INAIL in caso di responsabile d’impresa, estratti contributivi INPS, copie buste paga, attestazione datore di lavoro (*), ecc).
5. Come presentare i documenti da allegare alla domanda:
Documentazione rilasciata da autorità/soggetti italiani o appartenenti a Paesi UE:
- in copia autentica (o copia conforme all’originale) oppure, per i cittadini dell’Unione europea, in fotocopia semplice (ben leggibile) unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- tutti i documenti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione.
Per titoli e qualifiche conseguite nella UE, si accettano: - traduzioni semplici accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per traduzioni;
- traduzioni autenticate redatte da un traduttore terzo riconosciuto dallo Stato membro di origine o da altro Stato dell'Unione Europea.
Documentazione rilasciata da autorità/soggetti NON appartenenti a Paesi UE:
- in copia autentica (o copia conforme all'originale), dopo essere stata legalizzata nelle forme di legge (presso la competente Rappresentanza diplomatica italiana o, nel caso dei Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, mediante apposizione dell'Apostille ad opera della competente autorità del Paese che ha rilasciato il documento) e con traduzione in lingua italiana. La traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere eseguita da un traduttore ufficiale e confermata dalle predette autorità diplomatiche, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano. Tale modalità di presentazione è riservata anche ai cittadini comunitari qualora la propria documentazione sia stata conseguita in Paesi extracomunitari.
E’ possibile ottenere l’autenticazione dei documenti in copia o presso l’Ambasciata italiana (o Rappresentanza consolare) avente sede nel Paese di provenienza del documento o in Italia presso gli uffici di qualunque Comune italiano, esibendo il titolo originale.
L’Amministrazione provvederà, ai sensi di legge, al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.
Ciascun documento deve essere presentato in unico file in formato pdf
6. Informazioni utili e contatti
Le informazioni specifiche sulla pratica saranno fornite solo al diretto interessato o a persona incaricata da questi e munita di DELEGA scritta e documento di riconoscimento valido e potranno essere richieste ai seguenti indirizzi:
- per attività di “Consulente in proprietà industriale”:
-
Direzione Generale lotta alla contraffazione UIBM
Divisione IX Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale
PEC:
E-mail:
- per tutte le altre attività:
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
PEC:
E-Mail:
Le informazioni di primo livello potranno essere richieste a:
Urp- Ufficio relazioni con il pubblico
Via Veneto 33 - 00187 - ROMA
Gli Uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
tel: (+39) 06 4705 1 (centralino)
e-mail:
Che provvederà a reindirizzare ai funzionari incaricati
I funzionari responsabili del procedimento, potranno essere contattati scrivendo alle PEC di riferimento o telefonando ai rispettivi numeri, che sono indicati, a piè di pagina, nelle comunicazioni ricevute.
Ufficio competente
- Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi (per il solo titolo di Consulente in proprietà industriale)
- Divisione V. Servizi assicurativi. Servizi e professioni, anche non organizzate in ordini o collegi. Riconoscimento titoli professionali (per tutte le altre attività)