Domande frequenti (FAQ)
- Cosa si intende per qualifica professionale?
- Chi ha diritto al riconoscimento?
- Perché richiederlo?
- Come richiedere il riconoscimento?
- Quali documenti presentare?
- Tempi per ottenere il decreto di riconoscimento
- Documentazione incompleta
- Informazioni sullo stato della domanda
- Come si esercita l'attività per la quale si è ottenuto il riconoscimento?
Risposte
1. Cosa si intende per qualifica professionale?
È la qualifica certificata da un titolo di formazione ottenuto a conclusione di un percorso di studi, da un attestato di competenza o da un’esperienza professionale acquisita mediante un periodo continuativo di esercizio dell’attività in questione.
2. Chi ha diritto al riconoscimento?
Tutti i cittadini italiani, appartenenti all’U.E. o extra comunitari, che intendano esercitare sul territorio italiano la professione per la quale hanno conseguito un titolo professionale estero o vantano un’esperienza nella professione maturata all’estero da un congruo numero di anni.
3. Perché richiederlo?
Il riconoscimento delle qualifiche professionali permette di esercitare in Italia la professione per la quale i soggetti hanno conseguito la qualifica nel Paese di provenienza, alle condizioni previste all’ordinamento italiano.
4. Come richiedere il riconoscimento?
Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale, il richiedente deve presentare la domanda, specificando il settore di interesse, al seguente indirizzo:
- Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione V “Servizi assicurativi. Servizi e professioni, anche non organizzate in ordini o collegi. Riconoscimento titoli professionali”
PEC:
E-Mail:
- solo per l'attività di “Consulente in proprietà industriale”:
Direzione Generale lotta alla contraffazione UIBM
Divisione IX Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della proprietà industriale
PEC:
E-mail:
Le informazioni di primo livello potranno essere richieste a:
- Urp - Ufficio relazioni con il pubblico
Via Veneto 33 - 00187 - ROMA
Gli Uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
tel: (+39) 06 4705 1 (centralino)
e-mail:
che provvederà a reindirizzare al competente ufficio
- PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - PEC:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
5. Quali documenti presentare?
Si rinvia alle indicazioni contenute nel MODULO di DOMANDA e nel relativo foglio di istruzioni.
Per i titoli professionali conseguiti in Paesi extracomunitari è necessario produrre anche la cosiddetta DICHIARAZIONE di VALORE IN LOCO.
6. Tempi per ottenere il decreto di riconoscimento
Le norme prevedono che il procedimento si concluda entro 4 MESI dall’acquisizione della documentazione completa, mediante l’emanazione di un apposito decreto di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero previo parere favorevole espresso dall’apposita Conferenza di Servizi, convocata periodicamente per l’esame delle istanze sulle quali si è conclusa l’istruttoria da parte dell’Ufficio competente.
7. Documentazione incompleta
Qualora la domanda di riconoscimento pervenga priva, anche parzialmente, della necessaria documentazione indicata nella modulistica, l’Amministrazione provvede a richiedere all’interessato la necessaria integrazione, con esplicita nota scritta, entro 30 GIORNI dal ricevimento dell’istanza.
L’Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute all’interessato a causa di errata indicazione dell’indirizzo o di avvenuto trasferimento del medesimo in altra sede.
È pertanto responsabilità dell’interessato comunicare immediatamente all’ufficio competente qualsiasi variazione di indirizzo.:
8. Informazioni sullo stato della domanda
Informazioni sull’iter della domanda di riconoscimento già presentata, in considerazione dei tempi di definizione del procedimento (4 mesi), possono essere richieste e saranno fornite al diretto interessato, o a persona da questi autorizzata, con le seguenti modalità:
per attività di “Consulente in proprietà industriale”:
PEC:
E-mail:
per tutte le altre attività:
PEC:.
E-Mail:
- I funzionari responsabili del procedimento potranno essere contattati scrivendo agli indirizzi PEC o E-Mail sopra indicati.
- Tramite Urp - Ufficio relazioni con il pubblico - Via Veneto 33 - 00187 - ROMA
Gli Uffici, compreso l’Ufficio competente di via Molise 2 , sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì
tel: (+39) 06 4705 1 (centralino)
e-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
che provvederà a reindirizzare ai funzionari incaricati.
9. Come si esercita l'attività per la quale si è ottenuto il riconoscimento?
Occorre trasmettere il decreto di riconoscimento della qualifica professionale alla Camera di Commercio competente per territorio per l’iscrizione nel registro delle imprese (se l’attività è svolta in forma di impresa) oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Ufficio Competente
Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi