La normativa base
- Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
È la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
- Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come modificato dal Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della Direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno “Regolamento IMI”.
E’ il testo del decreto legislativo di recepimento, che fa riferimento agli allegati contenuti nella Direttiva.
La normativa nazionale specifica
per ciascuna delle professioni (di cui all’allegato IV della direttiva e del decreto legislativo) per le quali il riconoscimento delle corrispondenti qualifiche professionali conseguite all’estero è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico*:
- Installazione di impianti (Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n.37, art.1, comma 2; art. 3, comma 1; art. 4)
Tipologie di impianti: elettrici / elettronici / di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e refrigerazione / idraulici-sanitari / di distribuzione e utilizzazione di gas / di sollevamento di persone e cose / di protezione antincendio – Profilo: responsabile tecnico. - Autoriparazione (Legge 5 febbraio 1992, n.122, art.1, comma 3; art. 7)
Settori: meccatronica / carrozzeria / gommista – Profilo: responsabile tecnico. - Pulizie (Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n.274, art.1, comma 1; art. 2 comma 3)
Settori: disinfestazione / derattizzazione / sanificazione – Profilo: responsabile tecnico. - Acconciatore/parrucchiere (Legge 17 agosto 2005, n.174)
- Agente di affari in mediazione (Legge 3 febbraio 1989, n.39)
- Agente e rappresentante di commercio (Legge 3 maggio 1985, n.204)
- Vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande (Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, art.71, comma 6, e s.m.i.)
- Spedizioniere (Legge 14 novembre 1941 n. 1442)
- Mediatore marittimo (Legge 12 marzo 1968 n. 478)
- Tintolavanderia (Legge 22 febbraio 2006 n. 84)
* Ai sensi del d.lgs. 206/2007 il riconoscimento è di competenza di ciascuna Regione, che a tal fine deve individuare un’autorità competente. Fino al momento di tale individuazione, il riconoscimento delle qualifiche estere viene effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico. È pertanto interesse di chi chiede il riconoscimento verificare se la Regione dove intende svolgere l’attività abbia individuato tale autorità.