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La risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 chiarisce che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.

 

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016

 

 

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