La risoluzione n. 81039 del 22 marzo 2016 reca precisazioni sulla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’ art.4 del D.Lgs n. 228 del 2001, che rinvia ai limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, ossia 160.000 euro nel caso dell’imprenditore individuale e 4.000.000 nel caso delle società.