La risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 reca chiarimenti in merito all’attività di massaggi rivolti al benessere della persona.
Nello specifico ribadisce che le attività di massaggi non riconducibili a quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni all’esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.
Risouzione n. 85939 dell'8 giugno 2015