La Circolare 3660/C del 24 aprile 2013, sulla base del parere del Consiglio di Stato, risolve definitivamente la questione relativa all’interpretazione della norma che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di iscrivere al registro delle imprese l’ìndirizzo PEC delle società, impone, in luogo della sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice civile, la sospensione delle domande di iscrizione al registro delle imprese di atti e fatti riguardanti la società.
Parere del Consiglio di Stato - n.1714/2013