Il decreto, in attuazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 9 dicembre 2022, disciplina i presupposti, i limiti e le modalità per il riconoscimento ai confidi delle spese legali sostenute per l’esperimento delle azioni di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di finanziamenti agevolati a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni di cui allo stesso decreto.
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano, altresì, alle procedure di recupero dei crediti derivanti dalla concessione di garanzie a valere sui fondi rischi in applicazione delle previsioni del decreto 3 gennaio 2017 e del decreto 7 aprile 2021.
Le disposizioni del presente decreto applicano alle operazioni di garanzia e di finanziamento concesse a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all’adozione del decreto stesso.
Il comunicato è stato pubblicato nella GURI n. 82 dell’8 aprile 2024.
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Vedi modifiche : Decreto direttoriale di modifica del 15 novembre 2024
Pubblicato nel sito in data 03 aprile 2024