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Con ordinanza del Tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, datata 06/06/2023 (R.G. 2018/6315), è stata ammessa la domanda promossa dall’Associazione Adiconsum, con la quale si contestano alla società ABBANOA S.P.A. alcune condotte poste in essere a partire dal 01/01/16 in violazione dei diritti dei consumatori, nell’ambito della stipulazione di alcuni contratti di utenza, concernenti l’ inadempimento contrattuale per la mancata fruizione dell’acqua ai fini potabili e per “il consumo umano” e per la violazione dei diritti che ad essi competono nella qualità di utenti del pubblico servizio.

In particolare, l’ordinanza che ha dichiarato l’ammissibilità dell’azione di classe ha:

  • Rigettato l’istanza per la chiamata in causa dell’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna proposta da Abbanoa s.p.a.;
  • Dichiarato che possono aderire all’azione di classe tutti i titolari di utenze idriche ABBANOA e i consumatori finali, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale, del servizio idrico fornito da ABBANOA che, nell’intero territorio della Sardegna e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la scadenza del termine fissato per l’adesione all’azione di classe abbiano subìto l’inadeguatezza del servizio idrico, per non aver garantito il gestore la fornitura di acqua inodore, insapore ed incolore, oltre che conforme ai parametri specificamente indicati dalla disposizioni volte alla salvaguardia della salute umana, e che in considerazione del lamentato inadempimento intendano richiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto;
  • Disposto che sono inclusi nelle sottoclassi indicate nella parte motiva e possono aderire alla presente azione i soggetti di cui al punto che precede che:
    1. abbiano subìto l’inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua massima gravità, e cioè che non abbiano potuto utilizzare l’acqua per tutte le tipologie di uso umano, in una o più occasioni;
    2. abbiano subìto l’inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua gravità intermedia, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l’acqua per bere e per cucinare;
    3. abbiano subito l’inadempimento indicato nel punto 2 che precede nella sua minima gravità, e cioè che in una o più occasioni non abbiano potuto utilizzare l’acqua unicamente per bere;
  • Disposto che la pubblicità prevista dall’art. 140-bis comma 9 cod. consumo, consista nella pubblicazione per estratto, limitata al solo dispositivo e con indicazione dell’intestazione Tribunale di Cagliari, del numero del RAC, del nome delle parti e dei difensori, della presente ordinanza per due volte sia nel quotidiano L’Unione Sarda che nel quotidiano la Nuova Sardegna; una prima volta tra il 1° e il 10 settembre 2023 e una seconda volta tra il 1° e il 10 ottobre 2023;
  • Assegnato il termine del 1° dicembre 2023 per effettuare la pubblicità di cui al punto che precede;
  • Fissato il termine perentorio di 90 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine fissato per l’esecuzione della pubblicità (1° dicembre 2023), entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo della parte attrice, possono essere depositati nella cancelleria di questo Tribunale;
  • Disposto che la presente ordinanza venga comunicata dalla cancelleria alle parti e al Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 140 bis comma 9, lett. b) codice del consumo;

Con la medesima ordinanza, viene fissata per la prosecuzione del giudizio davanti al Collegio l’udienza del 25.01.2024 alle ore 12.00.

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