Modifica all'art. 30 del DL 21 marzo 2022, n. 21, modificato dal DL 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9agosto 2024, n.115
Il decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2024, n. 115, ha riformulato la disposizione sull’obbligo di notifica sui rottami ferrosi estendendolo anche ai rottami metallici.
In particolare, l’obbligo di notifica include ora anche i codici doganali numero 7404, 7602 e 7902 oltre che al codice 7204, sul quale insisteva già l’obbligo, tutti classificati secondo la nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987.
Le imprese che esportano i materiali corrispondenti ai menzionati codici sono tenute a trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (all’indirizzo
- Qualora venga effettuata una singola esportazione che superi la quantità di 250 tonnellate;
- Qualora vengano effettuate più esportazioni che cumulate superino le 500 tonnellate nell’arco di un mese solare.
* In quest’ultimo caso, solo l’operazione che fa superare la soglia delle 500 tonnellate nell’arco di un mese solare e le successive dovranno essere notificate. Il termine “operazioni effettuate nell’arco di ciascun mese solare” fa riferimento alle esportazioni effettuate con separate dichiarazioni doganali.
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