sul ricorso numero di registro generale 3977 del 2019, proposto da Mediasix S.r.l. contro il Ministero dello Sviluppo Economico, e nei confronti di Media One S.r.l., Tele A 57 S.r.l., Radio Telemolise S.r.l., non costituite in giudizio e con l’intervento ad opponendum dell’Associazione Tv Locali e A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, per l’annullamento:
• della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0052276.24-08-2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016;
• del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente;
• di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:
- la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria suireclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;
- il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.A00_COM.REGISTROUFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;
- il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (doc.5);
- la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;
- la nota del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2018 di comunicazione di non ammissibilità della domanda;
- la nota del 17/07/2018, di rigetto delle controdeduzioni rese dalla ricorrente;
• nonché per la riammissione della ricorrente nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale; e per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente “proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”,
• nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, a seguito di delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1,103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.
Il TAR per il Lazio - Sezione Quarta Ter, nell’ambito del giudizio n. 3799/2019, con Ordinanza n. 656/2024, pubblicata il 12 febbraio 2024, ha disposto l’integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, da pubblicare sul sito istituzionale del Ministero.
In ottemperanza a quanto disposto nella suddetta Ordinanza si pubblicano i seguenti atti:
- Richiesta di pubblicazione dell’avviso di notifica per pubblici proclami;
- Avviso di notifica per pubblici proclami;
- Ordinanza TAR per il Lazio - Sezione Quarta Ter n. 656/2024;
- Ricorso Mediasix srl;
- Elenco controinteressati - graduatoria TV Commerciali 2016.
Lo svolgimento del processo potrà essere seguito dalle parti sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito stesso.